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GUIDA ALLE DIRETTIVE EUROPEE
A seguito delle direttive europee: - 89/656 del 30/11/1989 recepita in italia con il D.L. 626 del 19/09/1994 realtiva all'uso di DPI - 89/686 del 29/12/1989 recepita in italia con il D.L. 475 del 04/12/1992 realtiva alla protezione dei DPI vengono definiti nuovi regolamenti riguardanti i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore a scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacce la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il ricorso all'uso di DPI non deve essere sostitutivo di misure di protezione collettiva o di organizzazione del lavoro, ma deve essere visto come protezione da eventuali rischi residui. l'innovazione introdotta nelle direttive consiste nel fatto che il fabbricante deve garantire che il DPI possiede i requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dalle direttive stesse, e questo si concretizza con l'applicazione delle marcature CE. E' fatto obbligo al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i DPI necessari e adatti al lavoro da svolgere, verificandone la corretta scelta in base all'analisi dei rischi e delle prestazioni offerte dai DPI. I DPI vengono suddivisi in 3 categorie in base al tipo di rischio per il quale sono stati progettati:
CATEGORIE (art. 4 D. L.vo 475) SISTEMI DI CERTIFICAZIONE (art. 5,6,7,8,9,10 D.L.vo 475) 1 Solo per rischi minori: DPI di protezione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità Dichiarazione di conformità. rilasciata dal fabbricante sotto la propria responsabilità (nessun intervento di organismi notificati). 2 DPI destinati a proteggere da rischi che non rientrano nelle due altre categorie Rilasci di attestazione CE. da parte di un organismo notificato (solo all'atto della progettazione del DPI). 3 DPI di protezione complessa che proteggono da rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente Rilascio di attestazione CE. Da parte di un organismo notificato con controllo almeno annuale del prodotto nelle seguenti forme a scelta del fabbricante: - Controllo del prodotto finito - Controllo del sistema di qualità.
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