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DEFINIZIONE DPI

 DEFINIZIONE DI DPI

Si intende per dispositivi di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemeteo o accessorio destinato a tale scopo.

ESCLUSIONE:
1- Gli strumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza del lavoratore.
2- Le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio.
3- Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale di servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico.
4- Le attrezzature di protezione individuale propie dei mezzi di trasporto stradali.
5- i materiali sportivi
6- i materiali per l'autodifesa e la dissuasione.
7- Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. REQUISITI DEI DPI (Art. 40 D. Lvo N. 626)

1- I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 N. 475.
2- I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore.
b- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
c- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.
d- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue esigenze.
3- In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI questi devono essere fra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti

 

  

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