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DEFINIZIONE DI DPI
Si intende per dispositivi di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemeteo o accessorio destinato a tale scopo.
ESCLUSIONE: 1- Gli strumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza del lavoratore. 2- Le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio. 3- Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale di servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico. 4- Le attrezzature di protezione individuale propie dei mezzi di trasporto stradali. 5- i materiali sportivi 6- i materiali per l'autodifesa e la dissuasione. 7- Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. REQUISITI DEI DPI (Art. 40 D. Lvo N. 626)
1- I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 N. 475. 2- I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore. b- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. c- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore. d- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue esigenze. 3- In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI questi devono essere fra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti
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